La Corte di cassazione, con sentenza 3840 / 2021, ha affrontato il tema dell’incompetenza arbitrale, in caso di arbitrato rituale, formulando il seguente principio di diritto:
“In tema di arbitrato rituale, affinché l’eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall’art. 817, comma 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili.”
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl