Gentili Colleghi,
la vicenda, concerne un verbale negativo della mediazione promossa da un locatore contro il conduttore moroso che non si era presentato alla mediazione senza giustificato motivo nonostante la convocazione. Secondo il Tribunale di Termini Imerese, (sentenza 412 / 2023)
“… il Sig. OMISSIS non si è presentato all’incontro di mediazione, senza
giustificato motivo, benché ritualmente convocato dall’Organismo prescelto, e l’esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti. Consolidatia giurisprudenza afferma che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017), in quanto idoneo determinare l’introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.07.2015).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un
giustificato motivo della mancata partecipazione del Sig. OMISSIS al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art 116 c. p.c., concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza, e legittimi l’interesse dell’attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione.”
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl