La mediazione ha un ruolo nella divisione ereditaria? La Cassazione Civile (10655 / 2022), ha stabilito:
“L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha annullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una tacita accettazione dell’eredità, nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore). Non si c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede.“
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la condizione di procedibilità (tanto in caso di mediazione obbligatoria, quanto in caso di mediazione delegata) può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre
Continua in: Mediazione obbligatoria o delegata: la recente decisione della Corte di Cassazione
Autore: Dott. Giovanni Berti.
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