con l’ordinanza 29487 / 2021 la Cassazione si è pronunciata sulla legittimazione del custode giudiziario ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
La corte ha fissato il seguente principio di diritto:
“In caso di sequestro giudiziario disposto ai sensi degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-septies della legge n. 575 del 1965 (nel testo applicabile ratione temporis), il contribuente ha la legittimazione attiva ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l’intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all’Agenzia delle entrate l’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, rientrando tale incombente nell’attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell’attività di salvaguardia della integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell’ambito dell’accordo negoziale, sia pure di tipo pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione”.
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl