Con l’ordinanza 24462 /2021, la sesta sezione della Cassazione civile, si è pronunciata sul tema della clausola compromissoria e, in particolare, il meccanismo di designazione degli arbitri. Nel caso in esame, la Suprema corte si è espressa sulla validità di una clausola che prevede la nomina del terzo arbitro da parte dell’associazione di categoria cui appartiene uno delle due parti in causa. Dopo una puntuale disamina la corte scrive:
“Tali acquisizioni normative e giurisprudenziali non consentono tuttavia di estendere sic et simpliciter all’arbitrato di diritto comune la disciplina speciale dettata per l’arbitrato societario, la cui segnalata diversità di ratio impone di concludere che, al di fuori delle limitate ipotesi in cui si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti, l’affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall’operatività dell’istituto della ricusazione, come disciplinato dall’art. 815 cod. proc. civ.”
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl