Con l’ordinanza 291 / 2021 la Cassazione si è espressa sul tema della nullità del lodo in relazione alla contraddittorietà e alla contraddizone interna alla sentenza.
Secondo la Cassazione, “la nozione di contraddittorietà cui faceva riferimento l’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (oggi trasfuso, in parte qua, nel n. 11 della medesima disposizione, nel testo modificato dall’art. 24 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non corrisponde a quella di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Corte di Cassazione, ordinanza 291 / 2021)
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl