Secondo la Commissione tributaria regionale Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sezione III, (Sentenza, 4 aprile 2016, n. 218) l’indennità liquidata dal giudice tutelare a favore del libero professionista che ha svolto l’attività di amministratore di sostegno non ha natura retributiva e, pertanto, non rileva ai fini IVA.
“Le attività da porre in essere dall’ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili – e quindi alle attività di gestione – patrimoniali.
Il sostenere che se esse attività nella loro completezza, ove svolte da un parente/familiare/affine, debbano essere di per sé e comunque “gratuite” nel senso di non onerare in alcun modo il patrimonio del beneficiato rende(rebbe) di per sé priva di senso logico la previsione di cui al secondo comma dell’art. 379, ove è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice tutelare sia an sia il quantum dell’attribuzione di una indennità equitativamente determinata.
Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall’oggettività delle ‘attività’ alla qualificazione soggettiva del ‘soggetto idoneo’ (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico.
Qualora il familiare (o anche ‘soggetto idoneo’ terzo estraneo all’ambito familiare) fosse egli stesso professionista, ingegnere, architetto, perito od altro, l’indennità muterebbe ‘ex se’ (agli effetti fiscali e del tutto illogicamente) da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo l’attività esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente riconducibile alle competenze proprie delle tali professioni.“
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl