Mediazione familiare 400

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta

Si riportano integralmente gli artt. 18,19 e 20 del regolamento di attuazione (nell’ultima versione approvata con delibera dell’assemblea dei soci del 20.9.24)
Art.18 Procedure di controllo e di verifica sull’operato dei soci
Così come descritto nello Statuto, Italia Concilia garantisce che i propri associati si attengano a regole
di carattere deontologico e di condotta a tutela dei genitori che incontrano nella loro opera di mediatori
familiari.
Inoltre, la legge prevede ulteriori garanzie per l’utenza nei casi in cui i propri associati siano autorizzati
ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei propri servizi (artt. 7 e 8 della legge 4/203 e all’art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010,n. 59).
Per questi motivi al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri
associati e le conseguenti decisioni, così come descritte negli artt. 7 e 15 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al Socio di mettere a disposizione opportuna
documentazione attestante la sua pratica professionale qualora risultasse necessario verificare,per
valutazione autonoma, per indicazione della Commissione Scientifica, per segnalazione di un utente
che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio
associato dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di
Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.
Per l’analisi di tale documentazione e le decisioni conseguenti, il Consiglio Direttivo istituirà una
Commissione Disciplinare.
Art. 19 Istituzione della commissione disciplinare
La Commissione Disciplinare viene istituita, anche con modalità telematiche, all’occorrenza e su indicazione del Consiglio Direttivo, anche a fronte di segnalazioni provenienti dalla Commissione Scientifica.
È composta di tre componenti, uno dei quali scelto tra i Soci Fondatori, uno tra i Soci Professionisti
valutandone la specifica competenza (giuridica, psicologica …) a seconda della situazione in esame e
l’ultimo tra professionisti esterni di comprovata preparazione ed esperienza. Il componente esterno
assumerà la veste di presidente della commissione disciplinare e sarà scelto in accordo dai primi due
componenti designati. In caso di disaccordo tra i primi due componenti verrà scelto dal Presidente in
carica dell’associazione dei consumatori “TUTELAMI”, attualmente nella persona della dott.ssa
Gabriella Cavaliere.
I componenti della Commissione Disciplinare devono garantire neutralità e imparzialità e possono,
entro 15 giorni dalla comunicazione al Socio, essere ricusati dall’esaminato una sola volta e per
motivazioni quali i rischi di parzialità o di non neutralità o ancora di incompetenza rispetto al modello
operativo da lui utilizzato. In caso di ricusazione, il Consiglio direttivo provvederà a nominare una
nuova Commissione Disciplinare alla cui formazione a al cui giudizio l’associato non può più opporsi.
Art. 20 Esiti dell’attività Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare, una volta riunitasi, valuta la documentazione prodotta dal Socio
segnalato, convoca, anche con modalità telematiche, l’interessato per un confronto e può istituire delle
prove scritte, orali e pratiche per consentire adeguata valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche,
delle abilità di mediazione familiare, nonché dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e
deontologiche del Socio, così come descritte dallo Statuto.
In seguito a tale processo di valutazione, la Commissione Disciplinare adotta opportuni
provvedimenti, differenziati in base al tipo di infrazione commessa dal Socio segnalato:
se l’infrazione è relativa alle norme previste dal Disciplinare sulla Formazione Professionale
Permanente, la commissione disciplinare valuta la possibilità di sospendere il Socio sino
all’assolvimento degli obblighi previsti e comunque non oltre due mesi dalla comunicazione
dell’infrazione, trascorsi i quali la Commissione Disciplinare proporrà l’esclusione del Socio alla
valutazione del Consiglio Direttivo;
in caso di prima infrazione di altro genere, la Commissione Disciplinare segnala la situazione
al Consiglio Direttivo e commina al Socio una multa di € 200,00 da intendersi come
avvertimento d’infrazione. Ad ogni infrazione successiva la somma può essere raddoppiata,
per l’ipotesi di recidiva, sino al massimo di 3 volte, dopodichè la Commissione avrà l’obbligo di
proporre l’esclusione del socio;
· in caso di infrazione successiva alla prima o in caso di grave e reiterato inadempimento, così
come descritto nello Statuto, degli obblighi e doveri di un Socio, la Commissione Disciplinare attiva
Il Consiglio Direttivo affinché decida l’esclusione del Socio.
Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso nei modi e nei tempi descritti nello Statuto

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