Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano tratta del rapporto tra un procedimento arbitrale e un parallelo procedimento avanti il Giudice statuale (penale) avente lo stesso oggetto. E’ un tema delicato sul quale esistono pochissimi pronunciamenti. Difficile riassumere le 11 pagine della sentenza – interessante per le argomentazioni – che ha respinto la richiesta di nullità del lodo arbitrale, ma segnalo che la Corte ha scritto:
“l’attività compiuta dagli arbitri era soltanto diretta a selezionare gli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione del thema decidendum e del thema probandum, ma non a limitare la decisione soltanto ad alcune, tra le domande svolte dalle attrici. Pertanto, poiché l’attività seguita dagli Arbitri nella selezione degli elementi di fatto, rilevanti ai fini della decisione e la successiva attività di valutazione del materiale probatorio attiene al merito della controversia, il giudizio espresso dagli Arbitri non è sindacabile attraverso l’impugnativa per nullità del lodo arbitrale” (Corte d’Appello di Milano, sentenza 1946/2021 pubbl. il 23/06/2021)
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl