La Mediazione prevale sulla negoziazione assistita, secondo l’ordin. 12/04/2021 del Tribun. di Roma. Il provvedimento concerne una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per la quale è previsto l’obbligo di preventivo invito alla negoziazione assistita.
Il dott. Massimo Moriconi, giudice, ha rilevato “la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni,” e poi ha così concluso: “In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz’altro essere affermato il principio che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà. E quindi sia per l’ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.”
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl