La Cassazione, con sentenza 12883 / 2021 , ha escluso l’estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, d. Lgs n. 28/2010, che invece si riferisce ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari.
“Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte per la quale è da escludere l’estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28 del 2010 (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 otobre 2019, n. 30520). Sul punto è sufficiente richiamare la motivazione di Cass. n. 15200 del 2018: «Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai “rapporti bancari” ovvero ai “contratti di servizi” quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179, e quella del procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. E’ quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all’art. 1). In questa cornice normativa, come accenna anche il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto».”
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl