Nel caso in esame, la comunicazione dell’istanza di mediazione veniva notificata al condomìnio in data posteriore a trenta giorni dalla data dell’assemblea. La parte istante asseriva, citando l’art. art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020, che la presentazione tempestiva dell’istanza sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza.
Il giudice, dott. Sebastiano Lelio Amato, ha così deciso: “Si rileva, tuttavia, che la disposizione cit. riferisce l’effetto “impeditivo” della decadenza alla comunicazione dell’istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che e` quella di permettere all’amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall’assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attività esecutive e gestorie. Dare rilevanza al deposito dell’istanza presso l’organismo di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio – che potrebbe venirne a conoscenza diversi giorni dopo la scadenza del termine – frusterebbe la ratio sopra indicata.” Osserva ancora il giudice: “la parte interessata può introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l’avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l’Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell’incontro e alle comunicazioni; se non si avvale di tale possibilità e la comunicazione avviene poi tardivamente, non vi e` motivo per escludere che si producano a suo carico le relative conseguenze.” Trib. Roma, 22/02/2021.
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl