In una causa di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un’impresa per i lavori eseguiti presso un immobile, durante l’appello la corte invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, onerando l’appellante dell’avvio della procedura e, posto che l’invito rimaneva senza esito, dichiarava improcedibile la domanda. La vicenda è finita in Cassazione che così ha deciso
“Oltre alla mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma 1 bis dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, il comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 84, comma primo, lettera c) del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2016) prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]. L’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (Cass. 31209/2022; Cass. 12986/2021; Cass. 25155/2020; Cass. 32797/2019; Cass. 27433/2018). Non rileva – per quanto detto – che la causa non rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del comma secondo del richiamato art. 5, conseguendone ugualmente l’improcedibilità della domanda in appello (Cass. 40035/2021). “
Leggi la sentenza integrale
Cassazione-7269-2023Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl