In una causa concernente l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, che prevede l’avvio di procedimento di mediazione obbligatoria essendo la mediazione stessa condizione di procedibilità del relativo giudizio, sono nati due problemi: stabilire se l’avvio della mediazione produce l’interruzione del termine di decadenza (oppure la sua sospensione): se tale effetto deriva dalla comunicazione alla controparte dell’istanza di avvio della procedura, invece che dal mero deposito della stessa presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 260 / 2022 ha stabilito:
“E’ infondato l’assunto di parte convenuta, secondo cui ciò che rileva ai fini dell’interruzione del decorso del termine di decadenza sarebbe la successiva comunicazione alle altre parti del giudizio dell’avvio delle procedura di mediazione. L’attività con cui cessa l’inerzia dell’attrice che avrebbe determinato l’effetto della decadenza è costituita dal deposito dell’istanza dinanzi all’organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all’unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell’istanza di mediazione.“
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl