Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 è obbligatorio nelle liti agrarie e deve essere esperito davanti all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura. Il tentativo di conciliazione è condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziale. Così ha deciso il Tribunale ordinario di Vicenza con sentenza n. 404/2023 in una causa di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione Specializzata Agraria:
“La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6839 del 20.3.2018 si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione inedita per le cause di competenza funzionale della sezione specializzata agraria relativa agli effetti, in fase di opposizione ex art. 645 c.p.c., del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 dlgs. 150/2011 da parte del ricorrente, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
La decisione del Supremo Collegio è andata nel senso di ritenere necessaria la declaratoria di improponibilità del ricorso monitorio, anche d’ufficio, in fase di opposizione, ogni qual volta risulti dagli atti che l’adempimento in discorso non è stato assolto dal ricorrente prima di adire l’autorità giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 20/03/2018: “In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione”).
La ratio decidendi dell’arresto giurisprudenziale citato poggia evidentemente sull’assunto per cui il tentativo conciliativo nei rapporti agrari è previsto espressamente dalla legge in via “preventiva”, di talché costituisce ineludibile condizione di accesso alla tutela giurisdizionale tout court; si intende dire, che la legge impone di esperire il tentativo conciliativo cli cui all’art. 11 d.lgs. 150/2011 anche prima di attivare il procedimento monitorio e non solo prima di incardinare i processi ordinari.
In effetti, deve considerarsi che anche il procedimento monitorio a cognizione sommaria può sfociare in un processo a cognizione piena in fase di opposizione, con la conseguenza che in queste ipotesi il tentativo conciliativo va allora naturalmente anticipato ancor prima della fase (monitoria), benché quest’ultima caratterizzata da un contradditorio delle parti solo posticipato o eventuale.”
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Tribunale Vicenza Sentenza 404-2023Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl