Oggetto della sentenza del Tribuna dell’Aquila è un caso concernente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’obbligazione fideiussoria era stata prestata a garanzia di un mutuo chirografario e in cui l’opponente chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione vertendosi, a suo avviso, di materia bancaria. Il Tribunale dell’Aquila ha respinto la domanda con questa motivazione:
“È vero che ai sensi dell’art. 5 c. 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia, tra l’altro, di contratti bancari è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato. Va, però, osservato che il comma 4 dell’art. 5 citato, stabilisce, alla lettera a), che tale condizione non si applica ai procedimenti di ingiunzione, indusa l’opposizione, fino a una pronuncia sulle istanze di concessione o provvisoria esecuzione. In secondo luogo, tale norma va interpretata restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria debba intendersi quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la qualità soggettiva di uno delle parti. In particolare nella fattispecie è da escludersi l’applicabilità della normativa in materia di mediazione obbligatoria, poiché per un verso la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile strictu sensu ad un contratto bancario ai sensi dell’art. 10 T.U.B. e per l’altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un diente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 e.e. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent.,(data ud. 19/12/2018) 28/02/2019, n. 5833).“
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Tribunale Civile L’Aquila Sentenza 259 – 2022Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl