Ricevere procure speciali per revocare e sostituire l’amministratore può determinare un danno per il soggetto, contemplando il reato di circonvenzione di incapace? E’ questa la domanda alla quale ha risposto la Cassazione con la sentenza 47473 del 2022:
“In via generale il collegio ribadisce che il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri (Sez. 2, Sentenza n. 8103 del 10/02/2016, Raguso, Rv. 266366 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9481 del 22/10/1992, dep. 1993, Monti, Rv. 195221).
Nel caso di specie, pur essendo stata ampiamente dimostrata la sussistenza dell’induzione, non risulta individuato il pregiudizio – o il pericolo di pregiudizio – che avrebbe generato l’induzione a firmare le procura ad litem funzionali all’attivazione del procedimento per la revoca o sostituzione dell’amministratore di sostegno del D.P.
Invero il presunto “pericolo” di danno, ritenuto sussistente dalla Corte di appello, si profila insussistente nella misura in cui l’azione in ipotesi pregiudizievole, ovvero la revoca dell’amministratore di sostegno, non dipende dai ricorrenti, ma dall’Autorità giudiziaria.
Non è un caso che il procedimento attivato facendo uso delle procure alle liti oggetto di contestazione non ha avuto l’esito sperato, dato che il Giudice ha rigettato la richiesta di revoca.“
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl