In una vertenza avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno formulata dal proprietario di un immobile in seguito ad occupazione abusiva, il convenuto ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda risarcitoria a causa del mancato espletamento della procedura di mediazione, prevista dall’art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda in materia di locazione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 3074 / 2022, ha stabilito che l’eccezione del convenuto deve essere disattesa:
“Sul punto va rilevato che l’azione promossa dall’attore non ha ad oggetto il rilascio dell’immobile occupato sine titulo, bensì è volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal proprietario a seguito dell’occupazione abusiva dello stesso; si reputa pertanto che, non trattandosi di fattispecie inerente un contratto di locazione, l’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che prescrive l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, non sia in specie applicabile.“
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Avv. Nunzio Costa
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