In un causa in materia ereditaria, il giudice disponeva una mediazione che aveva esito positivo, ma successivamente le parti chiedevano all’autorità giudiziaria di decidere conformemente all’esito della mediazione. Il Tribunale osservava:
“Questo Tribunale ritiene che l’accordo di conciliazione raggiunto dai fratelli XX in sede di mediazione abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442), senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la presente decisione, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione (cfr. Trib. Bologna 7. marzo 2020). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata. L’istituto in oggetto consiste infatti in un’attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. A d.lgs. n. 28/2010), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione […] Di conseguenza, la conciliazione, come espressamente definita dal legislatore all’ art. 1 lett. C del d.lsg. n. 28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell’originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile e che, secondo quanto dichiarato all’ udienza del 15 luglio 2021, l’accordo raggiunto è stato perfino eseguito”. (Trib. Bergamo, 2175/2021 giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo).
Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl