Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 545 del 01/03/2021, ha stabilito che è nullo il lodo irrituale pronunciato secondo equità in una controversia avente ad oggetto la validità di una deliberazione assembleare per contrasto con la disposizione imperativa di cui all’art. 36 d.lgs. 5/2003.
“In specifico è infondato il rilievo, secondo cu i l’art. 36 del d .lgs. 5/2003 sarebbe inapplicabile al lodo irrituale: “in proposito, osserva il Collegio, la richiamata disposizione non soltanto è pacificamente applicabile alle controversie, in punto di validità di delibere assembleare, oggetto di clausola compromissoria, ma produce gli effetti di cui all’art. 1419, comma secondo, c.c., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullità. Il suddetto meccanismo di sostituzione preclude la declaratoria di nullità della clausola compromissoria, da ritenere automaticamente adeguata alla norma imperativa, come del resto statuisce lo stesso art. 36 del d.lgs. 5/2003 (“Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando… l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”). In conseguenza di quanto sopra osservato va rilevato che nella odierna vicenda l’arbitro unico una volta investito della controversia, avrebbe dovuto accertare preliminarmente la nullità parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. – 36 del d.lgs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell’incarico, la necessità di pronunciare (i) un lodo rituale e (ii) secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa.”
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Avv. Nunzio Costa
Responsabile Scientifico Italia Concilia srl