In una causa riguardante dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall’attore su un appartamento assegnato al convenuto come casa familiare in un procedimento di separazione, veniva prodotto un verbale di mediazione. Il tribunale di Ivrea, con sentenza 783/2022 ha censurato il verbale dell’accordo di mediazione “per la sua genericità e indeterminatezza” e ha così deciso:
“La giurisprudenza ha già affermato come la sentenza che emetta una condanna generica non costituisce valido esecutivo (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019; Cass. Sez. L, S.XXXXXX n. 14374 del 14/07/2016; Cass. Sez. L, S.XXXXXX n. 16259 del 29/10/2003) e per eccellenza non è tale la condanna generica di cui al primo comma dell’art. 278 c.p.c..In tali casi, infatti, mancano i criteri di determinatezza e univocità che consentano un’esecuzione coattiva del diritto fatto valere, imponendosi al giudice dell’esecuzione accertamenti che sono propri del giudizio di cognizione. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al punto 4 del verbale di mediazione azionato nella presente sede in quanto l’obbligazione assunta da C.XXXXXX V.XXXXXX L.XXXXX riguarda generici e non meglio specificati futuri lavori di manutenzione straordinaria, che necessitano l’intervento del Giudice della cognizione per le valutazioni in ordine alla loro necessità, riconducibilità all’ambito della straordinaria, anziché ordinaria manutenzione, nonché concreta individuazione degli stessi. “
la condizione di procedibilità (tanto in caso di mediazione obbligatoria, quanto in caso di mediazione delegata) può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre
Continua in: Mediazione obbligatoria o delegata: la recente decisione della Corte di Cassazione
Autore: Dott. Giovanni Berti.
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